REGOLAMENTO INTERNO (“STATUTO”) DEL COM.IT.ES DELLA

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI SAN FRANCISCO

(California settentrionale e centrale, Alaska, Hawaii, Idaho, Montana, Oregon,

Utah, Washington, Isola di Guam, territori di amministazione fiduciaria della Isole

Caroline, Yap, Marianne)

 

Articolo 1

(Costituzione e Definizioni)

 

In ottemperanza alla legge n. 286 del 23 ottobre 2003 e in conformità al Regolamento di Attuazione della Legge 23 ottobre 2003, n. 286, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 2003, opera a San Francisco, California, Stati Uniti d’America, il Comitato degli Italiani all’Estero per la circoscrizione consolare di San Francisco (“Il COM.IT.ES”).

 

Ai fini del presente regolamento (“Statuto”) si intende per:

(a)    “Legge”, la legge 23 ottobre 2003, n. 286;

(b)    “Regolamento di Attuazione”, il sopraindicato regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri  il 27 novembre 2003;

(c)    “COM.IT.ES”, il Comitato degli Italiani all’Estero per la circoscrizione di San Francisco;

(d)    “associazioni”, quanto definito dall’art. 7 della Legge, fatta eccezione per l’art. 14 del presente Statuto;

(e)    Statuto”, il presente regolamento.

 

Articolo 2

(Sede Ufficiale)

 

La sede principale del COM.IT.ES è nella città di San Francisco, California.

 

870 Market Street, Suite 815

San Francisco, California 94111

 

Tuttavia essa può essere trasferita in qualsiasi città della circoscrizione consolare di San Francisco e il COM.IT.ES potrà avere sedi decentrate in altre località della circoscrizione consolare di San Francisco su delibera dell’assemblea plenaria del COM.IT.ES.

 

Articolo 3

(Veste Giuridica)

 

In ottemperanza alle leggi federali statunitensi (Foreign Agents Registration Act 22, U.S.C. 611-621) il COM.IT.ES provvede alla propria registrazione come “società senza scopo di lucro” (non-profit organization) presso le competenti autorità dello Stato della California.

 

 

Articolo 4

(Composizione del COM.IT.ES, Durata in Carica, Decadenza e Sostituzione dei Consiglieri)

 

Il COM.IT.ES è composto di un massimo di 12 Consiglieri eletti, di cittadinanza italiana, e di quattro Consiglieri cooptati, cittadini statunitensi d’origine italiana.

 

Poiche’ ogni eletto o cooptato ha la funzione di Consigliere, il COM.IT.ES viene considerato società senza membri, come previsto dal Codice Corporativo della California, sezione 5310 (c).

 

I Consiglieri del COM.IT.ES durano in carica cinque anni o fino al giorno stabilito per le elezioni del nuovo COM.IT.ES e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

 

La mancata partecipazione non giustificata per tre sedute consecutive o il trasferimento della residenza al di fuori della circoscrizione consolare comportano la decadenza dalla carica dei Consiglieri.

 

E’ considerato assente non giustificato il Consigliere che, regolarmente convocato ad una seduta ai sensi del presente Statuto, non invii al Presidente o al Segretario, prima dell’inizio della seduta, comunicazione scritta e motivata della propria impossibilità a partecipare.

 

Il COM.IT.ES prende atto dell’avvenuta decadenza di un Consigliere ai sensi della Legge e del presente Statuto e non ha facoltà di sanare la decadenza.

 

Articolo 5

(Cooptazione)

 

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito, le associazioni devono fornire al COM.IT.ES i nomi dei candidati.  Tali nominativi verranno inviati immediatamente alle autorità consolari per verificarne le qualifiche e restituirli al COM.IT.ES entro 30 giorni.  Ogni nominativo deve essere accompagnato da una lettera di accettazione dell’interessato alla carica di Consigliere cooptato.

 

Entro 30 giorni dalla scadenza comunicata alle associazioni il COM.IT.ES deve riunirsi e decidere sulla cooptazione e sul numero di Consiglieri da cooptare, ai sensi dell’art. 7 della Legge.

 

Ogni Consigliere puo’ esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a un terzo del numero dei Consiglieri da cooptare.  Gli eletti verranno informati immediatamente con lettera firmata dal Presidente.

 

I Consiglieri cooptati hanno tutti i diritti dei Consiglieri eletti con una eccezione: non possono essere eletti nell’Esecutivo.

 

Articolo 6

(Compiti del COM.IT.ES)

 

Ispirandosi ai dettami della Costituzione Italiana e nel pieno rispetto delle norme previste dall’ordinamento locale e dal diritto internazionale, ferme restando le funzioni e le responsabilita’ del Capo dell’Ufficio Consolare, il COM.IT.ES adempie a tutti i compiti che gli sono attribuiti dall’art. 2 della Legge.

 

Articolo 7

(Funzioni Consultive)

 

Il COM.IT.ES esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attivita’ sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli Affari Esteri per il finanziamento di tali attività.

 

Di propria iniziativa il COM.IT.ES esprime pareri, proposte e raccomandazioni in tutte le materie attinenti alla vita sociale e culturale, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport e tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

 

Articolo 8

(Cariche Sociali)

 

Ai sensi della Legge, l’assemblea del COM.IT.ES elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere, nonché i componenti del Comitato Esecutivo.  Inoltre, l’assemblea elegge al proprio interno i Presidenti ed i componenti delle Commissioni di Lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio, ai sensi dell’art. 12 della legge.  Alle Commissioni puo’ partecipare il capo dell’ufficio consolare o un suo rappresentante.

 

Articolo 9

(Poteri e Funzioni del Presidente)

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale del COM.IT.ES ed esercita tutti i poteri e le funzioni conferitigli dalla Legge, dal Regolamento di Attuazione, dal presente Statuto, nonche’ dalle delibere dell’assemblea.

 

E’ componente di diritto dell’Esecutivo, lo presiede e dispone tutti gli ordini di pagamento.

 

Convoca e presiede le riuniuoni del COM.IT.ES e dell’Esecutivo, e dopo aver consultato i Consiglieri, ne stabilisce il luogo, la data, e l’ora.

 

E’ membro di diritto di tutte le Commissioni di Lavoro e ne assicura il funzionamento.  Puo’ partecipare alle riunioni delle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.

 

Rappresenta il COM.IT.ES alle funzioni ufficiali della comunità e partecipa a riunioni e manifestazioni inerenti alla carica, con autorità italiane ed americane.  Puo’ delegare un Consigliere a rappresentarlo a manifestazioni o cerimonie alle quali e’ stato invitato.

 

Riferisce al COM.IT.ES sugli incontri avuti nell’espletamento della sua carica, porta a conoscenza i Consiglieri della corrispondenza ricevuta in qualità di Presidente e ne permette la visione a coloro che ne fanno richiesta.

 

Mantiene rapporti con le autorità consolari e riferisce ai Consiglieri dell’Esecutivo e del COM.IT.ES gli argomenti discussi.

 

Articolo 10

(Poteri e Funzioni del Vice Presidente)

 

Il Vice Presidente assume le funzioni ed i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, o in caso di specifica delega da parte del Presidente.

 

Se il Presidente decade o si dimette, egli ne assume i poteri fino alla seduta successiva, in cui verra’ eletto un nuovo Presidente secondo le modalità previste dalla Legge.

 

Articolo 11

(Poteri e Funzioni del Segretario)

 

Il Segretario del COM.IT.ES e’ Segretario dell’Esecutivo, anche se non ne fa parte come membro eletto.

 

Egli redige i verbali delle riunioni dei due organismi in lingua italiana e, con la firma del Presidente, li tiene a disposizioni del COM.IT.ES e ne trasmette copia al Capo dell’Ufficio Consolare.  Ogni Cittadino puo’ prendere visione dei verbali.

 

Il Segretario puo’, con il permesso della maggioranza dei Consiglieri, registrare su nastro magnetico, tutte le riunioni e mette tali nastri a disposizione dei Consiglieri che li vogliono ascoltare.

 

Articolo 12

(Poteri e Funzioni del Tesoriere)

 

Il Tesoriere, congiuntamente al Presidente, ha cura dei fondi e mantiene i libri contabili del COM.IT.ES, riceve le donazioni di proventi e firma i pagamenti effettuati dal COM.IT.ES.

 

Mette i libri contabili a disposizione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti, delle competenti autorità e di chiunque ne faccia richiesta.   Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge, i libri contabili del COM.IT.ES sono pubblici.

 

Prepara, insieme al Presidente, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da inviare, dopo l’approvazione del COM.IT.ES, al Ministero degli Affari Esteri (MAE). 

 

Presenta il bilancio ad ogni riunione prevista.

 

Articolo 12

(Poteri e Funzioni del Comitato Esecutivo)

 

Il COM.IT.ES elegge nel suo seno un Esecutivo composto di un numero di Consiglieri non superiore ad un quarto dei suoi componenti, secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 1 della Legge.

 

L’Esecutivo prepara l’O.d.G. delle riunioni del COM.IT.ES ed opera secondo le sue direttive tra una riunione e l’altra.

 

Per le sue decisioni l’Esecutivo ha bisogno della presenza della meta’ piu’ uno dei suoi componenti.  In ogni caso di parita’, il voto del Presidente prevale; pertanto il Presidente vota per ultimo.

 

All’Esecutivo è demandata l’attuazione delle delibere dell’Assemblea.

 

L’Esecutivo delibera con votazioni ad appello nominale ed adotta tutte le decisioni a maggioranza semplice.

 

In caso di decesso, decadenza o rinuncia alla carica da parte di un componente dell’Esecutivo, il COM.IT.ES procede alla sostituzione mediante regolare elezione.

 

Ogni componente dell’Esecutivo puo’ ricevere specifica delega dal Presidente per l’espletamento di compiti di rappresentanza.

 

Articolo 14

(Poteri e Funzioni delle Commissioni di Lavoro)

 

Ai sensi dell’art. 12 della Legge il COM.IT.ES istituisce le seguenti Commissioni di Lavoro con le relative aree di competenza:

 

Fund Raising.

La Commissione promuove iniziative per la raccolta dei fondi necessari all’attuazione dei programmi del COM.IT.ES.  Sollecita ditte private, persone fisiche, ed enti pubblici per donazioni e assistenze specifiche nel ramo delle finanze.

 

 

Associazioni e Patronati.

La Commissione mantiene un elenco aggiornato di tutte le associazioni facenti parte della circoscrizione consolare di San Francisco, legate all’Italia o alla comunità italiana.  Organizza riunioni tra i Presidenti di tali associazioni per sviluppare programmi comuni.  Coopera, inoltre, con il Consolato ed il Patronato per garantire un migliore e piu’ capillare servizio di assistenza in campo previdenziale e pensionistico, nonché la corretta applicazione delle leggi italiane e statunitensi in materia di assistenza sanitaria alla comunità.

 

Istruzione, Cultura e Lingua Italiana.

Collaborando con le istituzioni locali nella preparazione di mostre, convegni e manifestazioni, la Commissione promuove e realizza iniziative tese a diffondere la lingua e la cultura italiana, nonché una corretta immagine dell’Italia contemporanea; favorisce la realizzazione di scambi tra studenti dei due Paesi, l’inserimento di corsi di lingua italiana nelle scuole americane pubbliche e private ad ogni livello, la creazione di nuovi corsi e strutture scolastiche ed educative.  Sovrintende, inoltre, le attività di tutti gli istituti ed associazioni finanziate, direttamente o indirettamente, dal governo italiano.

 

Manifestazioni Artistiche e Sportive.

La Commissione organizza mostre per artisti italiani in tutti i settori (Arte Moderna e Classica, Architettura e Design, Moda, ecc.).  Promuove, inoltre, concerti ispirati alla musica italiana e manifestazioni teatrali con esplicito riferimento al nostro paese.  Organizza attività ed eventi sportivi per qualunque fascia d’eta’, in collaborazione con organizzazioni ed enti italiani ed americani, pubblici e privati.  Partecipa alle manifestazioni locali con organizzazioni atletiche italiane.

 

Turismo e Tempo Libero.

La Commissione promuove attività turistiche, in Italia o dall’Italia, limitatamente alla circoscrizione consolare di San Francisco.  Organizza manifestazioni sociali con l’obiettivo specifico di sostenere l’italianità’ in tutte le sue forme e di coinvolgere gli italiani recentemente immigrati e gli italo-americani di nuove generazioni.

 

Commercio e Industria.

La Commissione promuove l’industria ed i prodotti italiani attraverso fiere, missioni ed eventi mirati, con particolare attenzione al campo della ristorazione.  Coordina le attività delle varie organizzazioni, degli enti preposti e delle Camere di Commercio, sia italiane che americane.

 

Comunicazione e Stampa.

La Commissione mantiene un elenco aggiornato dei connazionali residenti nella circoscrizione consolare di San Francisco.  Emette comunicati stampa sull’attività’ del COM.IT.ES alle varie agenzie e produce un periodico informativo da distribuire ai connazionali.  Cura, inoltre, le iniziative tese ad informare la comunità attraverso ogni mezzo e strumento di comunicazione, incluse la posta elettronica e la manutenzione del sito Web.

 

Giustizia-Diritti Civili.

La Commissione collabora con le autorità italiane ed americane per la protezione dei diritti civili, politici e del lavoro dei cittadini residenti nella circoscrizione consolare, al fine di prevenire qualsiasi discriminazione contro i nostri connazionali e garantire uguale accesso e fruizione delle tutele di legge e degli incentivi alla formazione e all’aggiornamento professionale.

 

 

-   Ogni Commissione e’ composta da un massimo di tre Consiglieri ed un Presidente, e vi possono far parte esperti esterni.  I Presidenti ed i componenti delle Commissioni sono eletti dal COM.IT.ES in ottemperanza all’art. 8 del presente Statuto.

 

-   Ogni Commissione elabora una propria proposta di programma che, previa valutazione dell’Esecutivo, viene presentata all’assemblea per l’approvazione.

 

-   Ad ogni assemblea plenaria le Commissioni presentano un breve rapporto sulle attività svolte e quelle programmate, secondo le direttive del COM.IT.ES.  Le riunioni delle Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti o su richiesta del Presidente del COM.IT.ES.

 

Articolo 15

(Bilancio)

 

L’anno fiscale del COM.IT.ES e’ dal primo gennaio al 31 dicembre.

 

Il COM.IT.ES, entro 45 giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal capo dell’ufficio consolare, e due designati dai Consiglieri del COM.IT.ES (meno il Presidente ed il Tesoriere), e scelti al di fuori del COM.IT.ES.  Il Presidente e il Tesoriere non hanno ne’ diritto di voto, ne’ diritto alla parola, nella selezione dei revisori dei conti.  Ogni eventuale o presunta irregolarità verificata dai revisori viene portata a conoscenza dei Consiglieri e denunciata alle autorità competenti.

 

Il COM.IT.ES si riunisce prima della presentazione del bilancio preventivo e consuntivo.

 

I bilanci del COM.IT.ES sono pubblici, e i libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l’impiego dei finanziamenti disposti dal MAE e dagli enti pubblici italiani, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.

 

Articolo 16

(Riunioni)

 

Il COM.IT.ES si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti ovvero l’autorità consolare.  In caso di convocazione su richiesta di almeno un terzo dei componenti del COM.IT.ES, la richiesta dev’essere inoltrata o al Presidente o al Segretario, e la riunione non puo’ aver luogo prima di 20 giorni dalla data della richiesta.

 

Articolo 17

(Svolgimento delle Riunioni)

 

Per le validità delle riunioni e’ necessaria la presenza della meta’ piu’ uno dei Consiglieri in carica. 

 

Durante le riunioni il comportamento dei Consiglieri deve essere di mutuo rispetto.  Il Presidente ammonisce ogni Consigliere che usa un linguaggio offensivo.  Dopo due ammonizioni nella stessa seduta, il trasgressore viene sospeso per il resto della seduta.  Nel caso in cui un Consigliere faccia appello alla violenza una sola ammonizione e’ sufficiente ai fini della sospensione.  Se il Consigliere rifiuta di lasciare l’aula, il Presidente sospende la seduta fino ad avvenuto allontanamento del Consigliere.  Il Presidente puo’ altresì proporne all’Esecutivo la censura.  Se l’Esecutivo approva la censura, essa deve essere ratificata dal COM.IT.ES.

 

La partecipazione alle riunioni è obbligatoria.  In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, il Consigliere decade dalla carica e viene sostituito secondo la Legge e l’art. 4 del presente Statuto.  L’assenza viene considerata giustificata se il Consigliere e’ stato trattenuto da motivi di lavoro, famiglia, salute, o condizioni al di fuori del suo controllo.  Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata dalle riunioni deve essere riportata nel verbale della seduta.

 

Articolo 18

(Convocazioni)

 

La convocazione delle riunioni del COM.IT.ES deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l’O.d.G. degli argomenti da trattare.  La convocazione puo’ essere inviata a mezzo posta, fax, o posta elettronica (email) almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione all’indirizzo indicato dai singoli Consiglieri.

 

Articolo 19

(Ordine del Giorno – O.d.G.)

 

Ogni lettera di convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti (O.d.G.) che il COM.IT.ES è chiamato a discutere e decidere.

 

L’O.d.G. deve contenere:

-   al pto.1 - lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

-   al pto.2 – argomenti da trattare

 

In apertura di seduta ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la modifica dell’ordine in cui verranno discussi gli argomenti  all’O.d.G..

 

Tutta la documentazione relativa ai punti dell’O.d.G. deve essere inviata ai Consiglieri, ove possibile, insieme alla convocazione.  In casi eccezionali la documentazione deve essere disponibile presso la sede del COM.IT.ES almeno in apertura di seduta.

 

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere con comunicazione scritta al Presidente o al segretario, l’inserimento di un argomento da trattare nell’O.d.G. fino a dieci giorni prima della data stabilita per la riunione successiva o, in casi eccezionali, all’inizio della seduta.

 

L’O.d.G. deve prevedere all’ultimo punto la discussione di questioni “Varie ed Eventuali” che verranno esaminate nell’ordine di presentazione.  Nel caso in cui tali argomenti non vengano trattati nel corso della seduta, essi saranno inclusi nell’O.d.G. della seduta immediatamente successiva.

 

Articolo 20

(Verbali)

 

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del COM.IT.ES e dell’Esecutivo.

 

Il verbale deve contenere:

 

-   La data, il luogo e l’ora della riunione.

-   I nomi dei Consiglieri presenti, i nomi degli assenti, e la classificazione attribuita a tale assenza secondo l’art. 17 del presente Statuto.

-   Un riassunto di tutti gli argomenti proposti, discussi o accantonati.  Tutte le votazioni fatte con i risultati, e tutte le decisioni prese.

 

I verbali, dopo l’approvazione dell’assemblea, vengono inviati alle autorità consolari e messi a disposizione dei cittadini italiani.

 

Articolo 21

(Interpellanze e Mozioni)

 

I Consiglieri presentano le interpellanze al Presidente del COM.IT.ES.  L’interpellanza consiste nella domanda, rivolta verbalmente, circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell’Esecutivo in determinati aspetti delle sue decisioni.

 

Ogni Consigliere non puo’ presentare piu’ di due interpellanze nella stessa seduta ed ha il diritto di svolgerle per non piu’ di tre minuti.  Dopo le dichiarazioni del Presidente, o del Consigliere dell’Esecutivo da lui designato, ha diritto ad altri due minuti per esporre le ragioni per le quali egli sia o meno soddisfatto.  Il Presidente puo’ concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste particolare rilevanza.  Le interpellanze vanno riportate, con le risposte, nel verbale della seduta.

 

Qualora l’interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date, puo’ presentare una mozione.

 

L’esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali ed ogni Consigliere ha diritto ad intervenire nella discussione per non piu’ di tre minuti.  Alla fine di tutti gli interventi, il presentatore della mozione ha diritto ad una replica di tre minuti.  Il Presidente, a sua discrezione, puo’ concedere tempi maggiori e maggior numero di repliche se la discussione sulla mozione lo dovesse richiedere.  Ad ogni mozione possono essere presentati emendamenti con il consenso del proponente.  In tale caso, l’emendamento diventa parte della mozione.  Se l’emendamento non e’ accettato dal presentatore della mozione, esso deve essere votato separatamente e si pone ai voti dopo la mozione principale.  La votazione di una mozione deve essere fatta nella riunione nella quale è stata presentata.  Essa va riportata nel verbale della seduta con il nome del proponente, eventuali emendamenti, ed il risultato della votazione.

 

Articolo 22

(Deliberazioni)

 

Il COM.IT.ES delibera mediante votazione di tutti i Consiglieri presenti.  Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. 

 

A meno che il COM.IT.ES decida una diversa procedura, le votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni a cariche istituzionali o si deliberano azioni che riguardano le persone fisiche.  In tutti gli altri casi si procede con votazione per appello nominale o per alzata di mano.  In tal caso il Presidente esprime il proprio voto per ultimo.

 

Salvo quanto diversamente previsto dalla Legge, e in ottemperanza all. Art. 9 della Legge, il COM.IT.ES adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice.  In casi di parita’ prevale il voto del Presidente.  Per la validità delle deliberazioni e’ necessaria la presenza della meta’ piu’ uno dei Consiglieri in carica.

 

Articolo 23

(Trasparenza)

 

Le riunioni del COM.IT.ES sono pubbliche ed ogni cittadino puo’ assistervi secondo le norme seguenti:

 

- Le persone ammesse non possono introdurre nella sala apparecchi di registrazione di alcun tipo senza l’autorizzazione della maggioranza dei Consiglieri.  Non possono intervenire nel dibattito, non possono esprimere la loro approvazione o disapprovazione alla discussione o voto dell’assemblea.

 

- In caso di comportamento inadeguato e a giudizio insindacabile del Presidente, devono lasciare la sala.  In caso di rifiuto o disordine, la seduta viene sospesa e riprende dopo che le persone invitate ad uscire hanno lasciato la sala.

 

 

 

Articolo 24

(Personale Assunto)

 

Il COM.IT.ES puo’ assumere personale che svolga lavoro di segreteria, non superando le due unita’.  La durata del rapporto di lavoro, le ore settimanali, le mansioni svolte e la retribuzione sono approvate dalla maggioranza semplice dei Consiglieri che stabilirà anche il tipo di servizio e rapporti di tali persone con la comunità italiana della circoscrizione, come pure i rapporti con i Consiglieri del COM.IT.ES stesso. Qualora si decidesse di assumere tali dipendenti, essi risponderanno solo all’Esecutivo.

 

Articolo 25

(Emendamenti)

 

Il presente Statuto puo’ essere emendato, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per garantire un migliore funzionamento del COM.IT.ES, nel rispetto delle Legge e delle legislazioni italiana e statunitense.

 

Articolo 26

(Entrata in Vigore)

 

Il presente Statuto e le sue successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore il giorno della loro approvazione da parte del COM.IT.ES e non hanno effetto retroattivo.

 

Articolo 27

(Conflittualita’)

 

In caso di eventuali conflitti tra il presente Statuto e la Legge, prevale la Legge.  In caso di conflitti tra il presente Statuto e il Regolamento di Attuazione, prevale il Regolamento di Attuazione.”

 

 

 

Il presente Statuto è stato approvato ed è entrato in vigore il __________________ 2004.

 

 

Il Presidente                                                                  Il Segretario

Romana Bracco                                                             John Adamo

 

 

 

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